PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO

Il contraente di polizza, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la possibilità di inoltrare per iscritto un reclamo alla Compagnia di assicurazione, al Broker o all’IVASS – Organo di Vigilanza di settore.

ALTA BROKER & PARTNERS S.r.l. a socio unico
informa la Clientela di avere affidato la responsabilità della gestione dei reclami ad un proprio Responsabile, alla quale è possibile inoltrare il reclamo scritto mediante:

E-mail reclami@altabroker.it
PEC altabrokerandpartners@pec.it
Posta Piazza della Vittoria 9/11 – 16121 GENOVA
Telefax +39 010 9868018

Ogni Compagnia di assicurazione, inoltre, ha un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela. E’ possibile contattare l’Impresa interessata o inviare il reclamo scritto consultando l’elenco degli Uffici reclami disponibile sul sito www.ivass.it nell’area “Per i Consumatori” all’interno della sezione “Reclami”.


In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari, il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione, detto intermediario collocatore.


Nei casi in cui l’intermediario collocatore non sia Alta Brokers & Partners S.r.l., fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia anche a quest’ultimo, il reclamo deve essere trasmesso all’intermediario collocatore, i cui riferimenti sono indicati nella documentazione precontrattuale o possono essere richiesti agli uffici di Alta Brokers & Partners S.r.l.

La risposta dell’Intermediario/Compagnia deve essere fornita entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute dei consumatori.

 

È possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite:

  • e-mail alla casella di posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it (eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf e la dimensione del messaggio PEC – allegati compresi – deve essere contenuta entro i 5 MB).
  • fax (06.42133206)
  • posta ordinaria

A chi rivolgersi se la controversia non si risolve?

Per la risoluzione delle controversie è possibile rivolgersi anche ai sistemi alternativi o a quelli convenzionali previsti dalla normativa.
 
Sistemi alternativi (con l’ausilio e l’assistenza di avvocati):
  • La mediazione
    Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite assistenza di un avvocato di fiducia.
  • La negoziazione assistita
    L’art. 3, co. 1, D. L. 12 settembre 2014 n. 132 (L. n. 162/2014) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.

Sistemi convenzionali:

  • La perizia contrattuale
    le parti del rapporto di assicurazione possono conferire ad una o più persone l’incarico di compiere un accertamento di natura tecnica (che non comprende il potere di risolvere la controversia). La perizia è uno strumento adottato per quantificare l’ammontare dell’indennità dovuta dall’assicuratore al danneggiato.
  • La conciliazione paritetica
    Le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate nei siti www.ivass.it alla Sezione “Per il Consumatore” e www.ania.it alla Sezione “Consumatori”.
  • L’arbitrato
 
Ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente

 

Normativa di riferimento

Le fonti principali della normativa in materia di reclami, scaricabili dal sito internet www.ivass.it, sono:

  • il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
  • il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Alta Broker & Partners S.r.l. — Intermediario assicurativo soggetto alla vigilanza dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I) al n. B000605520

I dati identificativi e di iscrizione sopra forniti possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it

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